Comune di Valsamoggia - comunicazione di cessione fabbricato

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<p><strong>Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191 </strong></p> <p>Chiunque cede (a) la propriet&agrave; o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l&rsquo;uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l&rsquo;obbligo di comunicare all&rsquo;Autorit&agrave; di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell&rsquo;immobile (c), la sua esatta ubicazione nonch&eacute; le generalit&agrave; dell&rsquo;acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilit&agrave; del bene, e gli estremi del documento di identit&agrave; o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).<br /> a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l&rsquo;uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all&rsquo;Autorit&agrave; locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L&rsquo;obbligo spetta a chi, avendo la disponibilit&agrave; dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l&rsquo;identit&agrave; del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l&rsquo;esame di un documento di identit&agrave;. Non sono ammesse altre modalit&agrave;, neppure l&rsquo;eventuale conoscenza personale.<br /> b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cio&egrave; tener conto del momento della disponibilit&agrave; di fatto dell&rsquo;immobile, e non del momento dell&rsquo;accordo o della firma del contratto. Inoltre, poich&eacute; la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, &egrave; ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilit&agrave; al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.<br /> c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.</p>
<p>Per compilare e trasmettere il modulo &egrave; necessario avere attivato credenziali SPID/CIE con livello di affidabilit&agrave; alto.&nbsp;<br /> Per saperne di pi&ugrave; sulle identit&agrave; digitali, vedi la&nbsp;<a href="https://www.comune.valsamoggia.bo.it/servizi-informazioni/identitadigitale">sezione dedicata del sito del Comune</a></p>